Scritto da: Sabina Castagnetta, Avvocata
Nel nostro ordinamento giuridico la maternità trova un primo fondamento di tutela nel testo costituzionale.
Il secondo comma dell’articolo 31, infatti, afferma che “(la Repubblica) protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo“.
Il dettato costituzionale ha, poi, trovato attuazione in tutta una serie di leggi promulgate proprio allo scopo di tutelare e promuovere la maternità in modo che la donna possa essere sostenuta nella libera scelta di diventare madre o di non diventare madre.
La legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, la legge sull’adozione, la legge sulla procreazione medicalmente assistita, la legge sui servizi sociali, la legge di istituzione dei consultori familiari, il testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e paternità disciplinano alcuni importanti istituti a tutela della maternità e, soprattutto, consentono l’attivazione di risorse che permettono alla donna di ricevere un sostegno anche nel delicato momento della pre – maternità.
Prevedere l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile (art. 1 della legge istitutiva dei consultori familiari) oppure l’accesso gratuito ad alcune prestazioni mediche anche per la diagnosi prenatale sono solo due esempi di istituti che consentono alla donna di vivere in modo più libero e consapevole il momento in cui decide di diventare madre.
Sarebbe, però, riduttivo affrontare la tematica della pre-maternità facendo riferimento solo alla normativa che, da un punto di vista prettamente pratico, sostiene la donna in un momento così delicato.
La pre-maternità è, infatti, strettamente collegata alla tematica della genitorialità o, meglio, all’evoluzione che il concetto di genitorialità ha avuto negli anni anche da un punto di vista giuridico.
Innanzitutto, secondo l’art. 30 della Costituzione, la genitorialità è un diritto, non solo un dovere: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.“
Ma il Codice Civile dice di più.
L’articolo 147 – rubricato ”doveri verso i figli” – afferma che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” e l’articolo 316 C.C. – “responsabilità genitoriale” – afferma che “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo”.
La genitorialità delineata dal Codice Civile è una genitorialità condivisa per cui entrambi i genitori, in una posizione di uguaglianza morale e giuridica (art. 29 Cost.), hanno il diritto e il dovere di occuparsi dei figli.
A questa accezione di genitorialità si è arrivati attraverso due interventi del legislatore: il primo, è la legge 151/1975 che ha completamente riformato il diritto di famiglia e, il secondo, è il decreto legislativo 154/2013 in materia di filiazione.
Fino al 1975 il codice civile prevedeva l’istituto della patria potestà per cui il figlio era soggetto alla potestà dei genitori, esercitata dal padre. In caso di morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge, la potestà poteva essere esercitata dalla madre (art. 316 C.C.). La potestà così definita aveva una valenza pubblicistica; l’art. 147 C.C. – nella versione pre riforma – prevedeva che l’educazione e l’istruzione dei figli dovessero essere conformi ai principi della morale.
La riforma del 1975 è stata innovativa, tra l’altro, sotto due profili: il primo riguarda il passaggio dalla potestà esercitata solo dal padre alla potestà esercitata da entrambi i genitori di comune accordo (da un punto di vista terminologico l’espressione “patria potestà” è stata sostituita da “potestà genitoriale”); rimaneva fermo il diritto del padre di adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili in caso di incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio (secondo comma art. 316 C.C.).
Il secondo profilo riguarda il riconoscimento del carattere privatistico della potestà genitoriale per cui la stessa deve essere esercita nell’interesse dei figli (art. 147 post riforma del 1975: “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”).
La riforma del 2013, pur riguardando la tematica della filiazione essendo forte la necessità di conformarsi alle norme di diritto internazionale, ha apportato delle modifiche anche all’istituto della genitorialità riscrivendo l’art. 316 C.C. e sostituendo l’espressione “potestà genitoriale” con “responsabilità genitoriale”. È stato, quindi, rafforzando il concetto di genitorialità condivisa per cui tutte le decisioni riguardanti i figli devono essere prese di comune accordo dai genitori.
L’accezione di genitorialità cui si è giunti con la riforma del 1975, prima, e del 2013, poi, ha avuto delle ripercussioni anche nel modo di intendere il rapporto di coppia. È indubbio che una genitorialità condivisa che vede i genitori in una posizione di parità in termini di diritti e doveri ha notevolmente modificato e “alleggerito” – almeno sulla carta – il ruolo di madre in quanto una donna, anche nel momento in cui decide di diventare madre, è consapevole (deve essere consapevole), da una parte, di avere nei confronti dei figli gli stessi diritti e gli stessi doveri che ha il padre e, dall’altra, di avere il diritto (non solo il dovere) a un esercizio condiviso della genitorialità.
La genitorialità condivisa, però, sarebbe svuotata di significato se fosse intesa solo come dovere dei genitori di prendere di comune accordo le decisioni riguardanti i figli.
La genitorialità condivisa deve essere intesa anche come consapevolezza da parte di ciascun genitore di poter trovare nell’altro genitore un sostegno, un appoggio nel prendersi cura dei figli, di sapere che dove non arriva un genitore arriva l’altro senza distinzione di ruoli.
Riconosco che tra il piano normativo e il piano della realtà ci sia ancora un forte divario e che, culturalmente, sia ancora considerato centrale il ruolo della madre nell’educazione e nella cura dei figli rispetto al ruolo del padre con inevitabili ripercussioni sulla realizzazione della donna in ambito lavorativo, ad esempio, ma proprio per questo ritengo che affidarsi a dei professionisti per affrontare tutte le questioni legali, sociali, educative e psicologiche legate alla pre-maternità e alla genitorialità possa essere utile in un’ottica informativa e formativa.