A cura di Sabina Castagnetta – Avvocato –
Il periodo della gravidanza dal punto di vista legale: il pre – riconoscimento del figlio o della figlia nei casi di coppia non coniugata.
Gli articoli precedenti hanno descritto il periodo della maternità come un processo, un viaggio: la Dott.ssa Rodigari e la Dott.ssa Masieri parlano di maternità come un processo, appunto, che “investe le donne di aspettative e caratteristiche, ed è caratterizzata da un binomio di desiderio-bisogno”, la Dott.ssa De Marco afferma che “diventare madre è un viaggio che parte dal non essere ancora madre e arriva all’accoglienza di un altro da sé” e, ancora, la Dott.ssa Repetti parla di “maternalità, ovvero lo sviluppo affettivo che corrisponde all’elaborazione della gravidanza. Esso può essere compreso come un passaggio evolutivo dall’essere figlia all’essere madre, in cui il senso del sé subisce dei cambiamenti che possono provocare degli squilibri”.
In tutti gli articoli viene messo in evidenza come la gravidanza sia un momento personale e soggettivo per la donna durante il quale assumono rilevanza nel determinare la sua identità materna, necessariamente, anche i fattori socio – culturali di riferimento e il vissuto personale della donna.
Quindi, se da un punto di vista sociale, educativo e psicologico la donna può sentirsi mamma in diversi momenti della gravidanza o anche nel periodo successivo alla gravidanza, da un punto di vista legale c’è un momento preciso di attribuzione della maternità (e della paternità) e, cioè, il momento del riconoscimento del figlio o della figlia.
L’istituto del riconoscimento trova una disciplina diversa a seconda che si tratti di coppia coniugata o non coniugata.
Sul punto è doverosa una precisazione.
La legge 219/2012 ha introdotto lo status unico di figlio eliminando dalla legislazione vigente ogni riferimento al figlio “legittimo” e al figlio “naturale” e portando a una completa equiparazione della posizione del “figlio nato fuori del matrimonio” a quella del “figlio nato nel matrimonio”, terminologia, quest’ultima, che viene mantenuta solo nelle disposizioni che prevedono una disciplina ad essi relativa come, ad esempio, quella sul riconoscimento.
Innanzitutto, per le coppie coniugate non si può parlare di riconoscimento del figlio o della figlia in senso tecnico perchè vige una presunzione di paternità per cui “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio” (art. 231 C.C.). Al momento della nascita, la denuncia di nascita può essere resa indifferentemente dalla madre o dal padre e ha valore per l’altro genitore. La presunzione di paternità può essere superata con l’azione di disconoscimento di paternità che può essere esercitata dal padre, dalla madre, dal figlio o dalla figlia secondo la disciplina previsto dall’art. 243 bis C.C. e seguenti.
In caso di coppia non coniugata, il riconoscimento del figlio o della figlia può avvenire in diversi momenti. Comunemente, la coppia fa il riconoscimento, congiuntamente, al momento della nascita. Il codice civile, però, prevede altri due momenti in cui può avvenire il riconoscimento: dopo la nascita e dopo il concepimento e, quindi, durante la gravidanza.
Il riconoscimento posteriore alla nascita deve essere fatto mediante dichiarazione rilasciata davanti all’ufficiale di stato civile e può essere congiunta oppure fatta separatamente. Quest’ultimo caso si ha quando al riconoscimento compiuto dalla madre segue quello del padre. A norma dell’art. 250 C.C. il riconoscimento del padre non può avvenire senza il consenso della madre (e se il figlio è maggiore di 14 anni è anche necessario il suo assenso). Se il consenso viene negato, il genitore può ricorrere al giudice competente.
La coppia non coniugata può procedere al riconoscimento del figlio o della figlia anche durante la gravidanza (tecnicamente si parla di “riconoscimento materno e paterno del figlio nascituro”) sempre con dichiarazione rilasciata all’ufficiale di stato civile il quale darà atto che dall’unione della coppia è stato concepito un figlio, indicando la settimana di gravidanza, e che lo stesso viene riconosciuto come proprio.
Questa ipotesi non è così nota alle coppie non coniugate, ma, indubbiamente, può apportare una maggiore tutela ai genitori e al nascituro.
Facciamo l’esempio del compagno che viaggia per lavoro e non è certo che potrà assistere al parto: il riconoscimento del figlio o della figlia avverrà necessariamente in un momento successivo al riconoscimento già compiuto dalla madre (riconoscimento che ha già portato all’attribuzione del cognome al figlio o alla figlia) e sarà necessario il consenso dell’altro genitore.
Il pre-riconoscimento, oltre a vantaggi di natura legale e pratica, concorre sicuramente a delineare meglio il concetto di genitorialità e ad attuare quella equiparazione tra la posizione del figlio nato fuori del matrimonio e quella del figlio nato nel matrimonio voluta dal legislatore.